Superbonus: come gestire le spese e ottenere il rimborso nel 730
Chi negli ultimi anni ha effettuato lavori di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica sulla propria casa si trova oggi a fare i conti con la fase più delicata dell’agevolazione: il recupero fiscale tramite la dichiarazione dei redditi. Capire come inserire correttamente queste spese nel Modello 730 è fondamentale per non perdere parte del beneficio a cui si ha diritto.
Dove inserire le spese nel 730
Le spese legate al Superbonus vanno indicate nel Quadro E – Oneri e spese della dichiarazione, suddivise in due sezioni distinte: la Sezione III-A (righi da E41 a E53), dedicata al recupero del patrimonio edilizio e al Sismabonus, dove vanno riportate le spese strutturali con l’anno di sostenimento, il codice fiscale del condominio o della società, e il codice intervento; e la Sezione IV (righi E61-E62), riservata al risparmio energetico qualificato (Ecobonus), che comprende interventi come il cappotto termico, la sostituzione degli impianti di riscaldamento, gli infissi e i pannelli fotovoltaici.
Chi utilizza il 730 precompilato può contare su una modalità guidata che importa automaticamente i dati trasmessi da banche, fornitori e amministratori di condominio — ma è sempre necessario verificarne l’esattezza prima dell’invio.
Un punto da non sottovalutare: a differenza dei bonus ordinari, l’inserimento delle quote del Superbonus richiede obbligatoriamente il visto di conformità, rilasciato da un commercialista o da un CAF, che certifica la regolarità dei documenti e delle asseverazioni tecniche. Senza questo visto, la detrazione risulta nulla e l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito.
Quanto si recupera per le spese di ristrutturazione ordinaria
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (al di fuori dei bonus energetici potenziati), il tetto massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, recuperabile in 10 quote annuali. Le percentuali cambiano in base al periodo: per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 l’aliquota è del 50% (fino a 48.000 euro di recupero totale, 4.800 euro all’anno).
Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, il tetto resta a 96.000 euro ma l’aliquota dipende dalla destinazione dell’immobile: resta al 50% per la prima casa, mentre scende al 36% per seconde case o immobili concessi in affitto, con un recupero massimo di 34.560 euro totali (3.456 euro all’anno).
Come funziona oggi il Superbonus 110%
L’aliquota massima del Superbonus si è progressivamente ridotta nel tempo e oggi sopravvive solo in casi molto specifici, come la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici dal 2009 in avanti. Dove ancora applicabile, il meccanismo prevede che una spesa certificata al 110% generi un credito d’imposta superiore all’esborso effettivo (ad esempio, 10.000 euro di spesa producono un credito di 11.000 euro), da ripartire in quote costanti: 5 rate annuali per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, oppure 4 rate annuali per quelle effettuate dal 1° gennaio 2022.
Per chi rischia di non riuscire a sfruttare interamente il credito per via di un reddito non sufficientemente capiente, esiste l’opzione Spalma-detrazioni, che consente di ripartire volontariamente l’importo su 10 rate annuali invece che su 4 o 5, riducendo la singola quota e rendendola più compatibile con l’imposta dovuta.
Attenzione alla capienza fiscale
Un aspetto spesso sottovalutato è che il rimborso è strettamente legato alle tasse effettivamente dovute ogni anno. Se la quota annuale del Superbonus supera l’IRPEF lorda del contribuente, la parte eccedente viene persa definitivamente: non è possibile ottenere un rimborso in denaro per la differenza, né riportarla all’anno successivo. Per questo motivo, prima di pianificare lavori importanti, è opportuno valutare con un professionista la propria capienza fiscale futura.
Cessione del credito e plusvalenza in caso di vendita
Le opzioni alternative alla detrazione diretta — sconto in fattura e cessione del credito — sono state bloccate per la quasi totalità dei nuovi interventi, lasciando come unica strada la detrazione in dichiarazione dei redditi.
Un ultimo punto di attenzione riguarda chi pensa di vendere l’immobile dopo aver beneficiato del Superbonus: se la vendita avviene prima che siano trascorsi 10 anni dalla conclusione dei lavori, il guadagno generato può essere considerato plusvalenza speculativa, da dichiarare nel 730 e soggetta a tassazione separata del 26%. Un elemento che riduce il vantaggio economico complessivo dell’operazione e che va sempre valutato con attenzione prima di mettere in vendita una casa ristrutturata con il Superbonus.
Perché è utile conoscere queste regole
Molti proprietari che si rivolgono a noi per vendere un immobile ristrutturato con il Superbonus si trovano a dover gestire contemporaneamente la trattativa di vendita e le implicazioni fiscali legate alla plusvalenza. Conoscere in anticipo questi vincoli permette di pianificare meglio i tempi della vendita e di evitare sorprese in dichiarazione dei redditi.
Fonte: idealista.it – articolo del 26 giugno 2026, a cura di Pierpaolo Molinengo
